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LO STATUTO
   

CENTRO SERVIZI SOCIALI "A. RIZZUTI CARUSO - SACRO CUORE"

TITOLO I: DENOMINAZIONE E FINALITA' DELL'ISTITUZIONE

art. 1
Con il presente Statuto si provvede all'attuazione della fusione delle due Opere Pie esistenti nel territorio dei Comune di Caltabellotta, la "Casa di Riposo A. Rizzuti Caruso e l'istituto Sacro Cuore. La denominazione che assumerà la nuova Opera Pia è la seguente: Centro Servizi Sociali "A.Rizzuti Caruso - Sacro Cuore". L'Opera Pia, che avrà sede unica nei locali di via Roma, 27, è retta dalle norme di cui alla legge 17/7/1890, n. 6972 e relativo Regolamento di esecuzione e più in generale dalle leggi e regolamenti che sono stati o saranno emanati dallo Stato o dalla Regione, in materia di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, nonché dalle norme dei presente Statuto Organico.

art. 2
Gli scopi della nuova Opera Pia sono i seguenti: a) il ricovero, l'assistenza e il mantenimento di anziani autosufficienti e non autosufficienti del Comune di Caltabellotta e di altri Comuni, di ambo i sessi; tale tipo di assistenza viene effettuata secondo le tipologie "Casa di riposo" e "Comunità alloggio; b) l'assistenza domiciliare agli anziani ed agli anziani Inabili; c) centro diurno di assistenza e di incontro per minori; d) centro di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea: e) soggiorno di vacanze; e) servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno dei giovani; g) istituzione di corsi di formazione professionale. 
Relativamente ai servizi di cui ai punti a) e b) l'attività si espleterà nella struttura della Casa di Riposo A. Rizzuti Caruso, in via Roma, 27; mentre per i servizi di cui ai punti c), d), e), 9 e g) l'attività si espleterà nella struttura dell'istituto Sacro Cuore, in via Colonnello Vita, 16. La retta giornaliera per I suddetti servizi di assistenza è stabilità dall'Amministrazione, in conformità delle leggi vigenti; ove ne ricorrano i presupposti potrà essere posta a carico degli enti locali di residenza degli assistiti.

art. 3
E' fatto divieto di qualsiasi diversità di trattamento tra gli assistiti. Tutti gli assistiti, sia che paghino direttamente la retta, sia quelli per i quali la retta è a carico degli Enti Pubblici, dovranno sottostare alla stessa disciplina e usufruire degli stessi servizi. Ciascun assistito deve mantenere un comportamento sano e corretto e può essere allontanato, in via definitiva per cattiva condotta. E' in facoltà dei Consiglio di Amministrazione di stabilire il pagamento differenziato della retta, per quelle prestazioni che vadano oltre la normale generica assistenza e che comportano per l'Ente costi aggiuntivi e particolari.

art. 4 
I mezzi con i quali l'Opera Pia provvede al suo finanziamento derivano dalle rendite di beni immobili di cui proprietà, dalle rette a carico degli assistiti, con i contributi e sovvenzioni previsti dalle leggi regionali e statali, nonché da eventuali oblazioni e contributi concessi da privati.

TITOLO II: AMMINISTRAZIONE

art. 5
L'istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque Consiglieri, la cui composizione è cosi articolata: a) n. 1 membro nominato dall'Assessore agli Enti Locali - componente; b) n. 2 membri nominati dal Sindaco dei Comune di Caltabellotta - componenti; c) n. 1 membro nominato dal Prefetto - componente; d) n. 1 membro di diritto, Arciprete pro-tempore - componente.
Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglierà tra i suoi stessi componenti. Alla nomina si procederà con votazione segreta nella prima adunanza dei Consiglio.  Il Consiglio di Amministrazione dura In carica quattro anni e tutti 1 componenti, eccetto quello pro-tempore, sono nominati per un quadriennio e non possono essere rieletti, senza Interruzione, più di una volta. Le cariche di Consigliere e di Presidente sono gratuite.

art. 6
Qualora un Amministratore cessi, per qualunque cauta, dalla sua carica, dovrà essere surrogato previa designazione, In conformità alle norme dei primo comma dell'art. 5. Il surrogante resta In carica fino alla naturale scadenza dei Consiglio di Amministrazione.

art. 7
In caso di assenza o impedimento dei Presidente lo sostituirà il più anziano di età, che è anche Vice-Presidente. I componenti dei Consiglio di Amministrazione che non Intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive dell'amministrazione, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla stessa Amministrazione e comunicata agli Organi competenti. la sostituzione dovrà avvenire In conformità alle norme dell'art. 5. Non possono In ogni caso far parte dei Consiglio di Amministrazione, coloro che abbiano liti In pendenza con l'O.P, o con Il Comune di Caltabellotta. Costituisce causa di Incompatibilità anche la parentela o le affinità entro Il quarto grado fra I componenti dei Consiglio di Amministrazione. Non possono far parte dell'Amministrazione coloro che non abbiano 1 requisiti per essere elettori.

art. 8
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni due mesi, in via straordinaria quando Il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri. Le convocazioni sono trasmesse dal Presidente per Iscritto con indicazione degli argomenti da trattarsi e notificate almeno ventiquattrore prima dell'adunanza. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della maggioranza del Consiglieri In carica. La deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti e per appello nominale. Quando trattasi di questioni concernenti singole persone si procede per scrutinio segreto. In caso di parità di voti la proposta deve Intendersi respinta. I verbali delle deliberazioni sono predisposti dal Segretario dell'Opera Pia e sono firmati da tutti I Consiglieri presenti e dallo stesso Segretario. Quando Il Consiglio di Amministrazione tratta affari che riguardano Interessi di un singolo Consigliere o di suoi congiunti o affini sino al quarto grado, Il Consigliere Interessato non potrà partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III: COMPETENZE DEL PRESIDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI

art. 9
Il Presidente è il legate Rappresentante dell'Opera Pia ed in tale qualità la rappresenta In giudizio, come attore o convenuto stipula i contratti già deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed esercita le seguenti attribuzioni: a) convoca il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria e straordinaria e ne presiede le adunanze; b) esegue o fa eseguire le deliberazioni adottate, firma la corrispondenza, vigila sulla tenuta dei registri e suIl'andamento della gestione, firma gli ordinativi di incasso e I mandati di pagamento, che saranno controfirmati da un'altro Consigliere; c) procede alle verifiche di cassa nei confronti dei Tesoriere, nei termini e modi di legge; d) sorveglia che il Tesoriere renda i Conti nei termini stabiliti dalla legge; e) emette provvedimenti di lieve entità nei confronti dei personale, secondo la normativa e li regolamento di interna amministrazione adottando, ove occorra, provvedimenti di urgenza; o in caso di urgenza può adottare qualsiasi provvedimento ritenuto strettamente necessario, nel11nteresse dell'Opera Pia, con obbligo di riferire, al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva, anche al fine dell'eventuale ratifica.

art. 10 
Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine ai seguenti oggetti e su ogni altra materia che ad essa sia affidata dalle leggi Agenti: a) Bilancio di previsione e Conto Consuntivo Finanziario e Patrimoniale; b) storni ed impinquamenti ivi compreso il prelevamento dal fondo di riserva; c) ruoli organici del personale; al riguardo provvede al bando di concorso per la copertura dei posti, alla no mina, o agli eventuali provvedimenti di dispensa dal servizio di tutti i dipendenti dell' Opera Pia e determina le relative retribuzioni, nel rispetto delle norme di legge; d) determina l'impiego dei fondi disponibili e delibera sugli investimenti di capitali; e) autorizza gli appalti, le licitazioni private e i servizi in economia per le forniture di generi alimentari e di oggetti di casermaggio; e) approva I contratti e autorizza le azioni legali a tutela degli interessi dell'Ente; g) riconosce la validità della cauzione che dovrà essere versata dal Tesoriere in conformità alle norme dei regolamento di interna amministrazione; h) modifica ove occorre le norme dei presente Statuto e approva o modifica il regolamento di interna amministrazione.

TITOLO IV: SERVIZIO DI TESORERIA

art. 11
Il servizio di Tesoreria sarà affidato ad un Istituto di credito designato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di regolare gara, da espletare nelle forme di legge; la relativa gestione avverrà In conformità alle norme contenute nel regolamento d] Interna amministrazione e alle disposizione legislative In materia. In ogni caso I mandati non costituiscono titoli di discarico per Il Tesoriere se non muniti della firma dei Presidente, dei Segretario e di un Consigliere.

TITOLO V: PERSONALE

art. 12
Le modalità di nomina, la Pianta Organica, I doveri, I diritti, la attribuzioni e le mansioni dei personale sono stabiliti dal Regolamento di interna amministrazione. la retribuzIoni del personale è stabilita In conformità agli accordi nazionali approvati, secondo le norme vigenti.

TITOLO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 13
La denominazione che assumerà la nuova Opera Pia è la seguente, Centro Servizi Sociali A. Rizzuti Caruso - Sacro Cuore

art. 14
In sede di prima applicazione, dopo dell'approvazione degli Organi Tutori del presente Statuto e dopo remissione dei relativo Decreto dei Presidente detta Regione, Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente sarà composto dal membri attualmente In carica dell'O.P. Casa di Riposo e dell'O.P. Istituto Sacro Cuore che sono In numero di nove unità; le funzioni di Rappresentante Legate dell'Ente verranno svolte dall'attuale Presidente della Casa di Riposo A. Rizzuti Caruso mentre Il Presidente dell'Istituto Sacro Cuore assumerà l'Incarico di Vice-Presidente. Tali membri designati rispettivamente con D.A. n. 402 dell'8/4/97 e D.A. n. 1206 dei 5/8/97, scadranno dalle loro cariche il 30/04/2001. Successivamente si procederà alla formazione dei nuovo Consiglio di Amministrazione così come previsto dall'art. 5 del presente Statuto.

art. 15
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza


News e Update:

10/12/2015
Graduatoria definitiva per assunzioni di personale inserviente generico, effettuata ai sensi del d.p.r.s. 05/04/2005.- avviso pubblico del 15/06/2015 per la selezione di personale inserviente generico, cat. a - c.c.n.l.
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01/12/2015
Forma di democrazia partecipata - Invito ai cittadini ad esprimere preferenze sulla destinazione di fondi ottenuti dal Comune di Caltabellotta
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19/09/2015
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26/06/2015
Avviso di Selezione pubblica, per soli titoli, ai fini della formazione di graduatoria triennale, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004 n.15, per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di inserviente generico categoria “A”, posizione economica iniziale A1 - CCNL Comparto Autonomie Locali.
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