CENTRO SERVIZI
SOCIALI "A. RIZZUTI CARUSO - SACRO CUORE"
TITOLO I: DENOMINAZIONE E FINALITA' DELL'ISTITUZIONE art. 1
Con il presente Statuto si provvede all'attuazione della fusione
delle due Opere Pie esistenti nel territorio dei Comune di
Caltabellotta, la "Casa di Riposo A. Rizzuti Caruso e l'istituto
Sacro Cuore. La denominazione che assumerà la nuova Opera Pia è
la seguente: Centro Servizi Sociali "A.Rizzuti Caruso - Sacro
Cuore". L'Opera Pia, che avrà sede unica nei locali di via Roma,
27, è retta dalle norme di cui alla legge 17/7/1890, n. 6972 e
relativo Regolamento di esecuzione e più in generale dalle leggi
e regolamenti che sono stati o saranno emanati dallo Stato o
dalla Regione, in materia di Istituzione Pubblica di Assistenza
e Beneficenza, nonché dalle norme dei presente Statuto Organico.
art. 2
Gli scopi della nuova Opera Pia sono i seguenti: a) il ricovero,
l'assistenza e il mantenimento di anziani autosufficienti e non
autosufficienti del Comune di Caltabellotta e di altri Comuni,
di ambo i sessi; tale tipo di assistenza viene effettuata
secondo le tipologie "Casa di riposo" e "Comunità alloggio; b)
l'assistenza domiciliare agli anziani ed agli anziani Inabili;
c) centro diurno di assistenza e di incontro per minori; d)
centro di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale
temporanea: e) soggiorno di vacanze; e) servizi ed interventi
finalizzati al trattamento ed al sostegno dei giovani; g)
istituzione di corsi di formazione professionale.
Relativamente ai servizi di cui ai punti a) e b) l'attività si
espleterà nella struttura della Casa di Riposo A. Rizzuti
Caruso, in via Roma, 27; mentre per i servizi di cui ai punti
c), d), e), 9 e g) l'attività si espleterà nella struttura
dell'istituto Sacro Cuore, in via Colonnello Vita, 16. La retta
giornaliera per I suddetti servizi di assistenza è stabilità
dall'Amministrazione, in conformità delle leggi vigenti; ove ne
ricorrano i presupposti potrà essere posta a carico degli enti
locali di residenza degli assistiti. art. 3
E' fatto divieto di qualsiasi diversità di trattamento tra gli
assistiti. Tutti gli assistiti, sia che paghino direttamente la
retta, sia quelli per i quali la retta è a carico degli Enti
Pubblici, dovranno sottostare alla stessa disciplina e usufruire
degli stessi servizi. Ciascun assistito deve mantenere un
comportamento sano e corretto e può essere allontanato, in via
definitiva per cattiva condotta. E' in facoltà dei Consiglio di
Amministrazione di stabilire il pagamento differenziato della
retta, per quelle prestazioni che vadano oltre la normale
generica assistenza e che comportano per l'Ente costi aggiuntivi
e particolari. art. 4
I mezzi con i quali l'Opera Pia provvede al suo finanziamento
derivano dalle rendite di beni immobili di cui proprietà, dalle
rette a carico degli assistiti, con i contributi e sovvenzioni
previsti dalle leggi regionali e statali, nonché da eventuali
oblazioni e contributi concessi da privati. TITOLO II:
AMMINISTRAZIONE art. 5
L'istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione
formato da cinque Consiglieri, la cui composizione è cosi
articolata: a) n. 1 membro nominato dall'Assessore agli Enti
Locali - componente; b) n. 2 membri nominati dal Sindaco dei
Comune di Caltabellotta - componenti; c) n. 1 membro nominato
dal Prefetto - componente; d) n. 1 membro di diritto, Arciprete
pro-tempore - componente.
Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione
che lo sceglierà tra i suoi stessi componenti. Alla nomina si
procederà con votazione segreta nella prima adunanza dei
Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione dura In carica
quattro anni e tutti 1 componenti, eccetto quello pro-tempore,
sono nominati per un quadriennio e non possono essere rieletti,
senza Interruzione, più di una volta. Le cariche di Consigliere
e di Presidente sono gratuite. art. 6
Qualora un Amministratore cessi, per qualunque cauta, dalla sua
carica, dovrà essere surrogato previa designazione, In
conformità alle norme dei primo comma dell'art. 5. Il surrogante
resta In carica fino alla naturale scadenza dei Consiglio di
Amministrazione. art. 7
In caso di assenza o impedimento dei Presidente lo sostituirà il
più anziano di età, che è anche Vice-Presidente. I componenti
dei Consiglio di Amministrazione che non Intervengano, senza
giustificato motivo, a tre adunanze consecutive
dell'amministrazione, decadono dalla carica. La decadenza è
pronunciata dalla stessa Amministrazione e comunicata agli
Organi competenti. la sostituzione dovrà avvenire In conformità
alle norme dell'art. 5. Non possono In ogni caso far parte dei
Consiglio di Amministrazione, coloro che abbiano liti In
pendenza con l'O.P, o con Il Comune di Caltabellotta.
Costituisce causa di Incompatibilità anche la parentela o le
affinità entro Il quarto grado fra I componenti dei Consiglio di
Amministrazione. Non possono far parte dell'Amministrazione
coloro che non abbiano 1 requisiti per essere elettori. art. 8
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sessione
ordinaria almeno una volta ogni due mesi, in via straordinaria
quando Il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta
richiesta scritta da almeno due Consiglieri. Le convocazioni
sono trasmesse dal Presidente per Iscritto con indicazione degli
argomenti da trattarsi e notificate almeno ventiquattrore prima
dell'adunanza. Per la validità delle adunanze è necessario
l'intervento della maggioranza del Consiglieri In carica. La
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti e
per appello nominale. Quando trattasi di questioni concernenti
singole persone si procede per scrutinio segreto. In caso di
parità di voti la proposta deve Intendersi respinta. I verbali
delle deliberazioni sono predisposti dal Segretario dell'Opera
Pia e sono firmati da tutti I Consiglieri presenti e dallo
stesso Segretario. Quando Il Consiglio di Amministrazione tratta
affari che riguardano Interessi di un singolo Consigliere o di
suoi congiunti o affini sino al quarto grado, Il Consigliere
Interessato non potrà partecipare alla riunione del Consiglio di
Amministrazione. TITOLO III: COMPETENZE DEL PRESIDENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI art. 9
Il Presidente è il legate Rappresentante dell'Opera Pia ed in
tale qualità la rappresenta In giudizio, come attore o convenuto
stipula i contratti già deliberati dal Consiglio di
Amministrazione ed esercita le seguenti attribuzioni: a) convoca
il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria e
straordinaria e ne presiede le adunanze; b) esegue o fa eseguire
le deliberazioni adottate, firma la corrispondenza, vigila sulla
tenuta dei registri e suIl'andamento della gestione, firma gli
ordinativi di incasso e I mandati di pagamento, che saranno
controfirmati da un'altro Consigliere; c) procede alle verifiche
di cassa nei confronti dei Tesoriere, nei termini e modi di
legge; d) sorveglia che il Tesoriere renda i Conti nei termini
stabiliti dalla legge; e) emette provvedimenti di lieve entità
nei confronti dei personale, secondo la normativa e li
regolamento di interna amministrazione adottando, ove occorra,
provvedimenti di urgenza; o in caso di urgenza può adottare
qualsiasi provvedimento ritenuto strettamente necessario,
nel11nteresse dell'Opera Pia, con obbligo di riferire, al
Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva,
anche al fine dell'eventuale ratifica. art. 10
Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine ai seguenti
oggetti e su ogni altra materia che ad essa sia affidata dalle
leggi Agenti: a) Bilancio di previsione e Conto Consuntivo
Finanziario e Patrimoniale; b) storni ed impinquamenti ivi
compreso il prelevamento dal fondo di riserva; c) ruoli organici
del personale; al riguardo provvede al bando di concorso per la
copertura dei posti, alla no mina, o agli eventuali
provvedimenti di dispensa dal servizio di tutti i dipendenti
dell' Opera Pia e determina le relative retribuzioni, nel
rispetto delle norme di legge; d) determina l'impiego dei fondi
disponibili e delibera sugli investimenti di capitali; e)
autorizza gli appalti, le licitazioni private e i servizi in
economia per le forniture di generi alimentari e di oggetti di
casermaggio; e) approva I contratti e autorizza le azioni legali
a tutela degli interessi dell'Ente; g) riconosce la validità
della cauzione che dovrà essere versata dal Tesoriere in
conformità alle norme dei regolamento di interna
amministrazione; h) modifica ove occorre le norme dei presente
Statuto e approva o modifica il regolamento di interna
amministrazione. TITOLO IV: SERVIZIO DI TESORERIA art. 11
Il servizio di Tesoreria sarà affidato ad un Istituto di credito
designato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di regolare
gara, da espletare nelle forme di legge; la relativa gestione
avverrà In conformità alle norme contenute nel regolamento d]
Interna amministrazione e alle disposizione legislative In
materia. In ogni caso I mandati non costituiscono titoli di
discarico per Il Tesoriere se non muniti della firma dei
Presidente, dei Segretario e di un Consigliere. TITOLO V:
PERSONALE art. 12
Le modalità di nomina, la Pianta Organica, I doveri, I diritti,
la attribuzioni e le mansioni dei personale sono stabiliti dal
Regolamento di interna amministrazione. la retribuzIoni del
personale è stabilita In conformità agli accordi nazionali
approvati, secondo le norme vigenti. TITOLO VI: NORME
TRANSITORIE E FINALI art. 13
La denominazione che assumerà la nuova Opera Pia è la seguente,
Centro Servizi Sociali A. Rizzuti Caruso - Sacro Cuore art. 14
In sede di prima applicazione, dopo dell'approvazione degli
Organi Tutori del presente Statuto e dopo remissione dei
relativo Decreto dei Presidente detta Regione, Il Consiglio di
Amministrazione dell'Ente sarà composto dal membri attualmente
In carica dell'O.P. Casa di Riposo e dell'O.P. Istituto Sacro
Cuore che sono In numero di nove unità; le funzioni di
Rappresentante Legate dell'Ente verranno svolte dall'attuale
Presidente della Casa di Riposo A. Rizzuti Caruso mentre Il
Presidente dell'Istituto Sacro Cuore assumerà l'Incarico di
Vice-Presidente. Tali membri designati rispettivamente con D.A.
n. 402 dell'8/4/97 e D.A. n. 1206 dei 5/8/97, scadranno dalle
loro cariche il 30/04/2001. Successivamente si procederà alla
formazione dei nuovo Consiglio di Amministrazione così come
previsto dall'art. 5 del presente Statuto. art. 15
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osserveranno le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza |